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Tessera sanitaria: trasmissione dati da parte di medici e operatori entro il 31 gennaio

Professione Redazione DottNet | 27/01/2019 19:17

I documenti riguardano le spese sostenute dai contribuenti per il 2018

Si avvicina per i medici la scadenza del 31 gennaio: entro giovedì i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2018. Il 28 febbraio scade, invece, il termine per i veterinari. L’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (lgespes) della Ragioneria Generale dello Stato, con una nota del 16 gennaio 2018, ha segnalato alla FNOMCeO che la percentuale di medici iscritti agli albi che ha provveduto all’invio dei dati per la predisposizione del modello 730 precompilato è pari, solo, al 15%.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate sottolinea che è necessario l’invio dei dati, al Sistema Tessera Sanitaria, relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2018, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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Si ricorda che ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono obbligati a trasmettere i dati:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

E' necessaria la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2018, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Particolare attenzione meritano i veterinari in quanto pur essendo iscritti all’albo, non devono comunicare i dati delle spese sostenute per animali:

  • non “da compagnia”
  • non detenuti per la pratica sportiva,
  • destinati all'allevamento,
  • destinati alla riproduzione,
  • destinati al consumo alimentare,
  • allevati/detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole,
  • utilizzati per attività illecite.

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